Cass., Sez. I Civ., ord. 1 maggio 2026, n. 12231
Cassazione
- I Civ.
Massima
In base al disposto dell'art. 831 co. 2 cod. proc. civ., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi, di cui al primo comma dell'art. 831 cod. proc. civ., che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità, e non fino al passaggio in giudicato di questa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 01/05/2026, n. 12231, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-1-maggio-2026-n-12231/