Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., ord. 1 maggio 2026, n. 12231

Cassazione — I Civ.

Massima

In base al disposto dell'art. 831 co. 2 cod. proc. civ., durante la pendenza del processo di impugnazione del lodo per nullità è sospeso il termine per proporre la domanda di revocazione per i casi, di cui al primo comma dell'art. 831 cod. proc. civ., che si siano verificati durante il corso di tale processo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità, e non fino al passaggio in giudicato di questa.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 1 Maggio 2026, N. 12231, «Cass., Sez. I Civ., ord. 1 maggio 2026, n. 12231», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-1-maggio-2026-n-12231/

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