Massima
Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento, qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 9 Agosto 2023, N. 24271, «Cass., Sez. I Civ., 9 agosto 2023, n. 24271», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-9-agosto-2023-n-24271-1752148131/