Cass., Sez. I Civ., 9 agosto 2023, n. 24271
Cassazione
- I Civ.
Massima
Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento, qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/08/2023, n. 24271, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-9-agosto-2023-n-24271-1752148131/