Cass., Sez. I Civ., 30 luglio 2020, n. 16408
Cassazione
- I Civ.
Massima
Mentre, da un lato, competente a decidere sulle questioni relative alla validità del compromesso o del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., è solo il giudice dell’impugnazione del lodo, dall’altro lato ogni questione, afferente il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario, una volta espletato l’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, compete al presidente del tribunale, cui, di contro, non è permessa alcuna indagine sulla validità ed efficacia del lodo.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 30/07/2020, n. 16408, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-30-luglio-2020-n-16408-1752148124/