Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2016, n. 1258
Cassazione
- I Civ.
Massima
Nel procedimento arbitrale l’omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall’art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ., già in precedenza ricondotto all’art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 25/01/2016, n. 1258, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-25-gennaio-2016-n-1258-1752148113/