Cass., Sez. I Civ., 22 maggio 2019, n. 13842
Cassazione
- I Civ.
Massima
In caso di controversia societaria non avente ad oggetto la validità di delibere assembleari, la soluzione circa le condizioni di impugnabilità del lodo si deve far discendere direttamente dall’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., in esatta sintonia con la disciplina arbitrale di diritto comune. E questo perché il novellato art. 829, co. 3, applicandosi a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, impone di considerare il rinvio, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, come operato alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 22/05/2019, n. 13842, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-22-maggio-2019-n-13842-1752148121/