ordinanza
N. 30533
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 20 novembre 2025, n. 30533

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ha carattere di impugnazione a critica vincolata, il che esclude che contro il lodo si possa svolgere un sindacato di merito, ricorrendo la violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia quando l'arbitro sia incorso in un errore di diritto, vale a dire quando sia stato erroneo il canone di diritto applicato dall'arbitro rispetto agli elementi di fatto accertati, sui quali la corte d'appello non può intervenire.
Il sindacato esercitabile dalla corte d'appello in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, ove sia denunciata la violazione della disciplina della liquidazione equitativa dettata dall'art. 1226 cod. civ., è esattamente lo stesso sindacato che spetta alla Corte di cassazione quando la medesima censura sia rivolta contro la statuizione adottata all'esito del giudizio ordinario dal giudice di appello.
L'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ. di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato da parte del giudice dell'impugnazione per nullità del lodo, se la decisione in merito risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 20/11/2025, n. 30533, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-20-novembre-2025-n-30533-1768914850-6191/