ordinanza
N. 1647
Anno: 2022

Cass., Sez. I Civ., 19 gennaio 2022, n. 1647

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

La violazione dell'ordine pubblico, ostativa al riconoscimento, è ravvisabile solo in casi eccezionali, di violazione di principi fondamentali dello Stato richiesto. Il giudice deve cioè verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, sicché non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio. Alla luce di questi principi, non costituisce violazione dell'ordine pubblico il fatto che il procedimento arbitrale si sia svolto in una lingua straniera (nella specie, in lingua russa).

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 19/01/2022, n. 1647, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-19-gennaio-2022-n-1647-1752148129/