ordinanza
N. 7183
Anno: 2019

Cass., Sez. I Civ., 13 marzo 2019, n. 7183

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Nel sistema delineato dalla l. 4 gennaio 1994, n. 25, che tra le innovazioni più significative ha introdotto la fattispecie dell’arbitrato internazionale, è stata recepita la definizione dell’istituto data dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con L. 1 O maggio 1970, n. 418; ed ispirata al modello elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), prevedendo quale criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 13/03/2019, n. 7183, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-13-marzo-2019-n-7183-1752148121/