Cass., Sez. I Civ., 12 maggio 2025, n. 12625
Massima
La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve intendersi nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo. La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
I motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e dei vizi di cui all'art. 829 cod. proc. civ. sono tassativi. Se una motivazione del lodo esiste, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, configurandosi l'impugnazione del lodo come impugnazione a critica ristretta.
Note Metodologiche
standard