Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11804
Cassazione
- I Civ.
Massima
L'art. 810 cod. proc. civ., dettato in materia di nomina degli arbitri e applicabile anche in caso di loro sostituzione ex art. 811 cod. proc. civ., non prevede formalità ulteriori rispetto alla comunicazione all'altra parte. Ne consegue che l'interprete non è abilitato a pronunciare la nullità del lodo per la supposta inosservanza di formalità che non sono neppure previste nella disciplina normativa dell'arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 12/04/2022, n. 11804, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-aprile-2022-n-11804-1752148129/