Caricamento...

Tribunale di Roma, 31 marzo 2023, n. 5248

Nell’arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.

Roberto Oliva

Roberto è partner del Dipartimento Dispute Resolution di Pavia e Ansaldo, primario studio legale italiano indipendente, che opera in Italia e all'estero da oltre 60 anni.

È iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano ed è ammesso a patrocinare davanti ai Tribunali italiani di primo grado.

Roberto assiste clienti italiani e stranieri in controversie complesse davanti a tribunali dello Stato italiano e a tribunali arbitrali con sede in Italia e all'estero. Inoltre, viene abitualmente nominato arbitro dalle parti, dalle istituzioni arbitrali o dalle autorità di nomina.

Roberto è membro dell'International Bar Association (IBA), dell'Associazione Italiana dell'Arbitrato (AIA), di ArbIT - Forum Italiano per l'Arbitrato e l'ADR e del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

È inoltre Honorary Secretary del CIArb European Branch Committee, co-chair di ArbIT e General Editor della rivista Arbitrato in Italia.