Corte di Appello di Venezia, 21 maggio 2025, n. 1841
Massima
In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.
Non è sufficiente accertare l'avvenuta conoscenza dell'invito alla nomina dell'arbitro, essendo necessario verificare che la parte sia stata messa nelle condizioni di procedere alla nomina del proprio arbitro prima che si procedesse alla nomina da parte del presidente del Tribunale, poiché non ha alcun rilievo la ricezione dell'invito quando tale nomina non è più possibile per avere il presidente già provveduto a nominarlo in sostituzione della parte.
Note Metodologiche
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