ordinanza
N. 7597
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 21 marzo 2025, n. 7597

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ.; in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla norma.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su impugnazione del lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
È considerata meramente apparente la motivazione per relationem quando si risolva in un acritico rinvio alla decisione impugnata (il lodo arbitrale), senza alcuna valutazione di infondatezza delle ragioni di impugnazione; tale vizio sussiste anche quando il rinvio alla motivazione contenuta in altra parte della sentenza risulti meramente nominale, non essendo stata esaminata la specifica parte del lodo oggetto di impugnazione né essendo stato affrontato il tema oggetto della censura.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 21/03/2025, n. 7597, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-marzo-2025-n-7597-1752225001/