Tribunal de Florence, 9 mars 2022, n. 660
Tribunale
di Firenze
Principe Juridique
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 d.lgs. 5/2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società e nulla, non potendosi accettare la tesi del doppio binario, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.
Notes Méthodologiques
standard
Comment citer
Tribunale di Firenze, 09/03/2022, n. 660, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-florence-9-mars-2022-n-660-fr-1752176038/