sentenza
N. 1257
Anno: 2025

Corte di Appello di Napoli, 13 marzo 2025, n. 1257

⚖️ Corte di Appello di Napoli
📅

Massima

Il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 828, co. 1, cod. proc. civ. per l’impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell’art. 825, co. 1, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Napoli, 13/03/2025, n. 1257, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-13-marzo-2025-n-1257-1752155162/