Corte di Appello di Napoli, 13 marzo 2025, n. 1257
Corte di Appello
di Napoli
Massima
Il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 828, co. 1, cod. proc. civ. per l’impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell’art. 825, co. 1, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell’ufficiale giudiziario.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 13/03/2025, n. 1257, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-13-marzo-2025-n-1257-1752155162/