Tribunale di Milano, 13 maggio 2025, n. 3877
Massima
Nell'arbitrato estero disciplinato dalla Convenzione di New York del 1958, per le clausole compromissorie per relationem il requisito di forma scritta ad substantiam è soddisfatto se il rinvio contenuto nel contratto prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e costituisce un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola.
La clausola compromissoria per relationem nell'arbitrato estero è invalida quando i richiami alle condizioni generali non fanno espresso riferimento all'esistenza di una clausola compromissoria, limitandosi a generici collegamenti ipertestuali o richiami a siti internet che rimandano a condizioni generali diverse.
Note Metodologiche
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