sentenza
N. 561
Anno: 2025

Tribunale di Pavia, 12 maggio 2025, n. 561

⚖️ Tribunale di Pavia
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Massima

La clausola compromissoria che prevede il deferimento di "ogni eventuale controversia" all'arbitrato, senza alcuna previsione che stabilisca un possibile intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria, non consente di ritenere che le parti avessero inteso risolvere le controversie con modalità diverse dal deferimento all'arbitrato.
Il termine perentorio di dieci giorni per l'introduzione del giudizio arbitrale è nullo ex art. 2965 cod. civ. quando renda assai difficile e gravoso l'esercizio del relativo diritto, tenuto conto della necessità per l'avvocato di studiare la controversia, raccogliere i documenti necessari, elaborare una strategia e predisporre i necessari atti difensivi.
La nullità parziale della clausola compromissoria limitatamente al termine perentorio non si estende all'intera clausola quando non sia dimostrata l'interdipendenza del resto del contratto dalla parte nulla, dovendosi presumere che l'arbitrato irrituale consenta di raggiungere l'obiettivo di una definizione celere della lite meglio dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di arbitrato irrituale, la presenza di una clausola compromissoria non determina incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima.
L'espressione "singole clausole" contenuta nell'art. 1419 cod. civ. deve essere intesa come qualsiasi parte del regolamento contrattuale che abbia una propria autonomia, sicché vi rientra certamente la previsione di un termine di decadenza per l'introduzione del giudizio arbitrale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Pavia, 12/05/2025, n. 561, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pavia-12-maggio-2025-n-561-1752155146/