Tribunale di Brescia, 12 maggio 2025, n. 1951
Massima
La clausola compromissoria prevista in un documento cui il contratto fa riferimento è valida quando il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione ordinaria.
Il rinvio per relationem ad altro documento contenente la disciplina dell'arbitrato costituisce relationem perfectam quando indica in modo espresso e preciso dove sia rinvenibile il regolamento della procedura arbitrale, anche se tale documento non sia materialmente allegato al contratto.
La clausola compromissoria che rinvia alla disciplina dettata dallo statuto sociale di un ente per la regolamentazione della procedura arbitrale è valida ed efficace quando il rinvio non sia generico ma specifico e lo statuto sia facilmente consultabile con l'ordinaria diligenza, trattandosi di atto pubblico.
In presenza di dubbi circa la natura dell'arbitrato, qualora la clausola arbitrale rivesta la forma scritta ad substantiam, deve optarsi per la natura rituale dell'arbitrato anziché per la declaratoria di nullità della clausola compromissoria.
La validità della clausola compromissoria per relationem non richiede che il documento richiamato sia materialmente allegato al contratto, purché il rinvio contenga un richiamo specifico alla clausola compromissoria e non costituisca un mero rinvio generico carente di ogni riferimento al deferimento delle controversie ad un arbitro.
Note Metodologiche
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