Tribunale di Macerata, 7 febbraio 2025, n. 86
Tribunale
di Macerata
Massima
Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, se relativi a rapporti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., richiedono soltanto la prova per iscritto, mentre non
è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Macerata, 07/02/2025, n. 86, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-macerata-7-febbraio-2025-n-86-1752155145/