Cass., Sez. I Civ., 7 febbraio 2025, n. 3175
Cassazione
- I Civ.
Massima
Coerentemente con le regole che sovrintendono alla ricorribilità per cassazione dell'errore ermeneutico, colui che impugna il lodo deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole per sé) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in un giudizio di legittimità.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 07/02/2025, n. 3175, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-7-febbraio-2025-n-3175-1752155135/