ordinanza
N. 21329
Anno: 2023

Cass., Sez. II Civ., 19 luglio 2023, n. 21329

⚖️ Cassazione - II Civ.
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Massima

Il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del regolamento condominiale determina, pertanto, la competenza arbitrale anche per l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall’amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 1130, n. 3, cod. civ. e 63, co. 1, disp. att. cod. civ., non costituendo la clausola compromissoria una deroga a tali norme, giacché la presenza della medesima convenzione di arbitrato non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per le spese (ferma restando la facoltà per il condomino intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione), né il citato art. 63, comma 1, pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, neppure impedisce la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 19/07/2023, n. 21329, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-19-luglio-2023-n-21329-1752148131/