Cass., Sez. VI Civ., 9 febbraio 2021, n. 3151
Massima
In materia di arbitrato gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizi mi dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ. (nella specie, è stata esclusa la violazione del principio del contraddittorio per aver il consulente tecnico nominato dal tribunale arbitrale richiesto documenti contabili non prodotti interloquendo con i consulenti di parte che nulla hanno dedotto e la ricorrente aveva lamentato la lesione del contraddittorio richiamando precedenti su natura, poteri di indagine e preclusioni che incontra il consulente tecnico d'ufficio negli ordinari giudizi di cognizione, senza porli però in relazione con il diverso giudizio arbitrale e con le regole proprie di quest'ultimo).
Note Metodologiche
standard