Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2016, n. 8690
Cassazione
- II Civ.
Massima
Poiché il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, con conseguente sottrazione delle parti al giudice naturale, nel caso in cui l’interpretazione della clausola compromissoria, da condursi con i normali criteri di ermeneutica contrattuale, lasci sussistere dei dubbi, deve essere preferita la cognizione del giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 03/05/2016, n. 8690, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-3-maggio-2016-n-8690-1752148113/