Cass., Sez. VI Civ., 7 marzo 2016, n. 4394
Massima
L’art. 817 cod. proc. civ. attribuisce agli arbitri il potere di decidere in ordine alla propria competenza, ove la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione dell’organo arbitrale siano contestate nel corso del procedimento, precisando, al secondo comma, che tale principio è applicabile anche nel caso in cui i poteri degli arbitri siano contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. Il carattere esclusivo del potere riconosciuto agli arbitri dalla predetta disposizione trova poi conferma nel dettato dell’art. 819-ter, co. 3, cod. proc. civ., ai sensi del quale la pendenza del procedimento arbitrale preclude la proposizione di domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato.
Note Metodologiche
standard