ordinanza
N. 24556
Anno: 2015

Cass., Sez. I Civ., 2 dicembre 2015, n. 24556

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso. in particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 02/12/2015, n. 24556, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-2-dicembre-2015-n-24556-1752148111/