Cass., Sez. I Civ., 25 settembre 2015, n. 19075
Massima
Spettando agli arbitri il potere di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti, la sentenza dichiarativa dell’improponibilità della domanda, per essere la stessa devoluta alla competenza arbitrale, non ha efficacia vincolante nei loro confronti, quanto all’esistenza giuridica ed alla validità della clausola compromissoria; la mancata impugnazione della predetta statuizione comporta pertanto la formazione di un giudicato meramente formale, la cui efficacia preclusiva, limitata al processo in cui è pronunciato, non impedisce la riproposizione della domanda in un diverso giudizio dinanzi ad altra autorità giudiziaria, e non si estende comunque al procedimento arbitrale, il quale non costituisce una prosecuzione del giudizio ordinario.
Note Metodologiche
standard