Cass., Sez. I Civ., 11 settembre 2015, n. 17956
Cassazione
- I Civ.
Massima
La previsione dell’art. 816-septies cod. proc. civ. non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria – come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore – una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 11/09/2015, n. 17956, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-11-settembre-2015-n-17956-1752148110/