Tribunale di Milano, 13 novembre 2023, n. 8924
Tribunale
di Milano
Massima
Nonostante l’equiparazione dell’eccezione di compromesso all’eccezione di incompetenza, non vi è spazio per applicare l’art 38, co. 2, cod. proc. civ. quanto alla carenza di potere del giudice a decidere sulle spese in caso di adesione della controparte all’eccezione, posto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile e la sentenza con la revoca del decreto ingiuntivo definisce il giudizio di opposizione che non si trasferisce dinanzi all’arbitro.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 13/11/2023, n. 8924, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-13-novembre-2023-n-8924-1752148099/