sentenza
N. 495
Anno: 2023

Tribunale di Ascoli Piceno, 25 luglio 2023, n. 495

⚖️ Tribunale di Ascoli Piceno
📅

Massima

La condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all’eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Ascoli Piceno, 25/07/2023, n. 495, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ascoli-piceno-25-luglio-2023-n-495-1752148099/