Tribunale di Parma, 22 giugno 2023, n. 851
Tribunale
di Parma
Massima
L'art.819-ter, co. 3, cod. proc. civ. dispone che, in pendenza del procedimento arbitrale, non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, sicché una domanda giudiziale di tal sorta può essere proposta solo quando non sia stata introdotta una controversia innanzi agli arbitri sulla base della convenzione stessa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Parma, 22/06/2023, n. 851, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-parma-22-giugno-2023-n-851-1752148099/