Tribunale di Milano, 13 febbraio 2023, n. 1125
Tribunale
di Milano
Massima
L'adesione della parte convenuta opposta all'indicazione della competenza arbitrale fatta dalla parte attrice opponente non comporta l'applicabilità dell'art. 38, co. 2, cod. proc. civ., cosicché il Giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 13/02/2023, n. 1125, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-13-febbraio-2023-n-1125-1752148098/