Tribunale di Teramo, 2 febbraio 2023, n. 69
Tribunale
di Teramo
Massima
Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 ss. cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Teramo, 02/02/2023, n. 69, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-teramo-2-febbraio-2023-n-69-1752148098/