ordinanza
Anno: 2022

Tribunale di Catanzaro, ord. 24 luglio 2022

⚖️ Tribunale di Catanzaro
📅

Massima

Ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito. Anche in diritto societario vige il principio stabilito dall'art. 818 cod. proc. civ. secondo cui agli arbitri, salva diversa disposizione di legge, è preclusa la possibilità di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari e ciò in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi che la legge riserva solo all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Catanzaro, 24/07/2022, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-ord-24-luglio-2022-1752148096/