Tribunale di Lecce, 28 giugno 2022, n. 1978
Tribunale
di Lecce
Massima
Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità se la convenzione di arbitrato è invalida (art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ.), ma l'impugnazione va proposta entro un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione (art. 828, co. 2, cod. proc. civ.). Se è viziata la costituzione del collegio è la parte che deve far valere il vizio, contestando e impugnando il lodo. In mancanza, il lodo diviene definitivo e il giudicato non può essere riaperto neppure se con successiva pronunzia, del pari passata in giudicato, il Giudice statuale abbia delibato l'invalidità della convenzione arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Lecce, 28/06/2022, n. 1978, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecce-28-giugno-2022-n-1978-1752148096/