sentenza
N. 1201
Anno: 2022

Tribunale di Bari, 4 aprile 2022, n. 1201

⚖️ Tribunale di Bari
📅

Massima

Anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale, la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 125 disp att. e 170 cod. proc. civ. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bari, 04/04/2022, n. 1201, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-4-aprile-2022-n-1201-1752148096/