Tribunale di Bari, 4 aprile 2022, n. 1201
Tribunale
di Bari
Massima
Anche se la pronuncia di incompetenza discende da lodo arbitrale, la riassunzione deve avvenire secondo le ordinarie regole, con notifica dell'atto effettuata ai sensi dell'art. 125 disp att. e 170 cod. proc. civ. per cui la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente, e non alla parte personalmente ovvero con notifica al procuratore già costituito per la parte nel precedente giudizio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 04/04/2022, n. 1201, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-4-aprile-2022-n-1201-1752148096/