Tribunale di Cuneo, 15 marzo 2022, n. 261
Tribunale
di Cuneo
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte e che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cuneo, 15/03/2022, n. 261, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cuneo-15-marzo-2022-n-261-1752148096/