Tribunale di Cosenza, 28 settembre 2021, n. 1886
Tribunale
di Cosenza
Massima
Nel caso in cui il convenuto, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 28/09/2021, n. 1886, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-28-settembre-2021-n-1886-1752148093/