sentenza
N. 1919
Anno: 2020

Tribunale di Bergamo, 30 dicembre 2020, n. 1919

⚖️ Tribunale di Bergamo
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Massima

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l’attuazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto.
Nel caso di contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Bergamo, 30/12/2020, n. 1919, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bergamo-30-dicembre-2020-n-1919-1752148090/