Tribunale di Milano, 26 novembre 2020, n. 7723
Massima
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.fall. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 cod. civ., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cod. civ., azioni che si cumulano, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l. fall., con la conseguenza che, pur dovendosi ritenere la incompetenza del giudice statuale a conoscere dell’azione di responsabilità sociale esercitata dal fallimento in ragione della clausola arbitrale statutaria, permane la competenza dello stesso giudice statuale a conoscere la (diversa) azione dei creditori pure esercitata dal fallimento, nei confronti dei creditori la clausola statutaria non essendo palesemente opponibile.
Note Metodologiche
standard