sentenza
N. 220
Anno: 2020

Tribunale di Crotone, 24 febbraio 2020, n. 220

⚖️ Tribunale di Crotone
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Massima

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest’ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Crotone, 24/02/2020, n. 220, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-crotone-24-febbraio-2020-n-220-1752148089/