Tribunale di Cosenza, 25 gennaio 2020, n. 159
Tribunale
di Cosenza
Massima
La contestuale proposizione dell’eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale non importa la rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della domanda riconvenzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 25/01/2020, n. 159, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-25-gennaio-2020-n-159-1752148089/