sentenza
N. 1099
Anno: 2019

Tribunale di Reggio Calabria, 31 luglio 2019, n. 1099

⚖️ Tribunale di Reggio Calabria
📅

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti, e nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, se non adeguata al dettato dell’art. 34, co. 2, del predetto decreto legislativo, con la conseguenza che tale clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Reggio Calabria, 31/07/2019, n. 1099, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-31-luglio-2019-n-1099-1752148086/