Tribunale di Salerno, 12 ottobre 2016, n. 4577
Massima
Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all’esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l’eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto.
Note Metodologiche
standard