Tribunale di Roma, 28 aprile 2016, n. 8499
Massima
La disciplina della litispendenza internazionale prevista dall’art. 7 della legge n. 218 del 1995 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero. Tale interpretazione, oltre a porsi in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione, alla luce dell’art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l’arbitrato estero, fissato dall’art. 4, comma 2, della citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all’estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo nell’ordinamento italiano e della nuova disciplina introdotta anche per l’arbitrato interno dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quale ha escluso l’applicabilità delle norme in tema di sospensione del processo (art. 819-ter cod. proc. civ.).
Note Metodologiche
standard