Tribunale di Milano, 28 luglio 2015, n. 9115
Massima
Il principio della non compromettibilità in arbitri delle delibere in materia di bilancio attiene (propriamente ed esclusivamente) alla inderogabilità dei principi normativi di redazione del bilancio quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi e come tale non riguarda affatto eventuali vizi relativi alla procedura di formazione della volontà assembleare ma propriamente ed esclusivamente vizi (sostanziali) di chiarezza e verità del bilancio. Ne discende che sussiste la concorrente competenza del Giudice statuale e degli arbitri, in applicazione delle "vie parallele" di tutela ex art. 819-ter cod. proc. civ., ove una medesima delibera venga impugnata sia per vizi formali (competente a conoscere i quali è l'arbitro) sia per vizi sostanziali (competente a conoscere i quali è il Giudice statuale).
Note Metodologiche
standard