Corte di Appello di Palermo, 11 settembre 2023, n. 1554
Corte di Appello
di Palermo
Massima
Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 ss. cod. proc. civ., la Corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Palermo, 11/09/2023, n. 1554, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-11-settembre-2023-n-1554-1752148061/