Corte di Appello di Milano, 21 febbraio 2023, n. 586
Corte di Appello
di Milano
Massima
Il principio di cui all'art. 2697 cod. civ., relativo all'individuazione della parte su cui incombe l'onere della prova, non è principio di ordine pubblico, e pertanto la sua asserita violazione non rappresenta motivo di invalidità del lodo.
Rappresenta un abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., la condotta della parte che, con lo strumento dell'impugnazione del lodo, tenta di chiedere al Giudice dello Stato una decisione sul merito della vicenda controversa, travestendo in motivi di nullità del lodo quelle che sono, con ogni evidenza, contestazioni di merito.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 21/02/2023, n. 586, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-21-febbraio-2023-n-586-1752148061/