sentenza
N. 1217
Anno: 2022

Corte di Appello di Ancona, 29 settembre 2022, n. 1217

⚖️ Corte di Appello di Ancona
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Massima

La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività procedimentale, ma garantisce, solo, l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata. In particolare, il lodo che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è in sé nullo, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia consente l'annullamento del lodo solo se tale errore sia in concreto consumato. Qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Ancona, 29/09/2022, n. 1217, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-29-settembre-2022-n-1217-1752148058/